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Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 (assegnazione in godimento)
L’assegnazione in godimento di un alloggio è la modalità di attuazione
dell’oggetto sociale con cui la Cooperativa immette uno o più soci
nella detenzione per uso abitativo dell’immobile.
Essa può avvenire anche per il soddisfacimento di esigenze abitative
di natura transitoria.
L’assegnazione in godimento può avere a oggetto tanto alloggi di
proprietà della Cooperativa quanto alloggi di proprietà di terzi che
ne abbiano dato alla Cooperativa la disponibilità a qualsiasi titolo,
e in nessun caso può comportare il trasferimento al socio della
proprietà dell’alloggio.
Art. 2 (forme contrattuali)
Agli effetti del presente Regolamento il termine “concessione” indica
l’assegnazione in godimento di alloggi nell’ambito della forma
Cooperativa a proprietà indivisa, fermo restando che per gli alloggi
di proprietà di terzi la concessione è effettuata con i limiti
nascenti dal titolo in forza del quale la Cooperativa ne abbia
ottenuto la disponibilità.
L’assegnazione in godimento di un alloggio può avvenire a titolo
locatizio o a titolo di concessione.
L’assegnazione in godimento a titolo locatizio avviene con
qualsivoglia forma contrattuale consentita dall’ordina–mento
giuridico.
L’assegnazione in godimento a titolo di concessione è disciplinata dal
Capo III del presente Regolamento.
Art. 3 (esclusioni)
Non possono ottenere l’assegnazione in godimento di un alloggio i soci
che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di
godimento di altro alloggio idoneo nella stessa regione, né i soci che
abbiano in corso un rapporto locatizio o di concessione relativo a un
alloggio idoneo nella stessa provincia a loro attribuito in godimento
dalla Cooperativa.
Ai fini di cui al presente articolo la contitolarità con terzi dei
diritti di cui sopra è equiparata alla titolarità solo in caso di
quota superiore al 49%.
Non possono inoltre ottenere l’assegnazione in godimento di un
alloggio i soci il cui nucleo familiare sia titolare di reddito
superiore al limite massimo previsto dalla legislazione regionale per
la concessione in godimento di alloggi in locazione permanente o in
concessione.
Ai fini di cui al comma precedente si intende per nucleo familiare
l’insieme delle persone che abiteranno nell’alloggio.
L’assegnazione in godimento di un alloggio può avvenire solo a soci
persone fisiche o ad associazioni con i requisiti e per i fini di cui
al terzo comma dell’art. 4 dello Statuto.
Art. 4 (determinazione del canone)
Il C.d.A. deciderà di volta in volta per ciascun alloggio se
attribuirne il godimento a titolo locatizio o a titolo di concessione
al socio avente diritto all’assegnazione ai sensi del Capo II del
presente Regolamento.
Fermo il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, il
C.d.A. modellerà i contratti di locazione/concessione differenziandoli
a seconda del titolo giuridico in forza del quale la Cooperativa ha la
disponibilità degli alloggi, delle caratteristiche degli immobili,
nonché del contesto socio-urbanistico in cui gli stessi siano
inseriti.
I canoni di locazione sono fissati dal C.d.A., salvi i casi in cui il
loro ammontare sia determinato e imposto dalla legge o da particolari
convenzioni.
Nel decidere ai sensi del comma precedente il C.d.A. deve tenere conto
della necessità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario delle
iniziative della Cooperativa, nonché, della necessità di finanziare
gli oneri gestionali e organizzativi della Cooperativa attraverso la
sua attività, nonché, infine, del principio dell’omogeneità di
trattamento dei soci in presenza di condizioni soggettive e oggettive
simili.I corrispettivi di concessione in godimento sono fissati dal
C.d.A. secondo quanto previsto dall’art. 17.
Art. 5 (preassegnazioni)
I contratti di locazione/concessione potranno essere preceduti dalla
stipula di contratti di prenotazione o da contratti preliminari che
avranno efficacia anche ai fini di cui all’art. 10.
In ogni caso il C.d.A. potrà utilizzare nelle varie operazioni le
forme negoziali che riterrà più idonee al perseguimento delle finalità
statutarie della Cooperativa.
Capo II – Disposizioni Relative ai Criteri per l’Assegnazione in
Godimento degli Alloggi.
Art. 6 (criteri di assegnazione)
L’assegnazione in godimento degli alloggi avviene secondo uno dei
seguenti criteri:
a) secondo le priorità della graduatoria della lista di prenotazione
di cui all’art. 8;
b) per soddisfare esigenze abitative derivanti da situazioni di
emergenza o il cui soddisfacimento risponda a un prioritario interesse
della Cooperativa in funzione di un più efficiente raggiungimento
degli scopi statutari in casi specifici; la sussistenza dei
presupposti di cui alla presente lett. b) deve essere deliberata dal
C.d.A. con decisione specificamente motivata;
c) per consentire il cambio di alloggio a soci, già titolari di
assegnazione in godimento di altro alloggio, che ne abbiano fatto
richiesta.
In ogni caso, qualora il C. di A. intenda utilizzare un alloggio
disponibile al fine di trasferirvi chi detenga altro alloggio che
debba essere liberato per qualsiasi motivo connesso con l’attività
della Cooperativa ed i suoi programmi, il predetto alloggio
disponibile potrà essere utilizzato a tal fine indipendentemente dalle
disposizioni del presente Capo II.
Nel caso di nuovi interventi della Cooperativa nell’ambito dei quali
il C. di A. ritenga di particolare importanza, in relazione allo
specifico contesto socio-culturale, favorire l’integrazione tra
inquilini comunitari ed extra-comunitari, il C. di A. potrà con
delibera motivata prevedere che una percentuale di alloggi nell’ambito
di detti interventi comunque non superiore al 40% sia riservata a soci
comunitari, sempre che essi siano reperibili nell’ambito delle
graduatorie di cui agli articoli che seguono.
Inoltre, al fine di favorire la tendenza ad una omogenea risposta
della Cooperativa alle domande di alloggio espresse da differenti
categorie sociali di aventi diritto, il C. di A. potrà individuare
nell’ambito di nuovi interventi categorie di soci (es. giovani coppie,
lavoratori fuori sede, madri sole, ecc…) ai quali sia prioritariamente
riservata una percentuale degli alloggi stabilita dal C. di A..
Art. 7 (ripartizione degli alloggi)
Il C.d.A., nell’effettuare di volta in volta la scelta del criterio da
seguire tra quelli indicati all’art. 6, opererà in modo da assicurare
che in ogni momento il numero degli alloggi attribuiti in godimento in
base a ciascun criterio sia conforme ai seguenti limiti percentuali,
da computarsi con riferimento alla totalità degli alloggi comunque
gestiti dalla Cooperativa:
criterio di cui all’art. 6, lettera a): non meno del 70%
criterio di cui all’art. 6, lettera b): non oltre il 10%
criterio di cui all’art. 6, lettera c): non oltre il 20%
Art. 8 (lista di prenotazione)
Il C.d.A. forma, mantiene ed aggiorna la lista di prenotazione.
Sono iscritti nella lista di prenotazione i soci persone fisiche (o
associazioni con i requisiti e per i fini di cui al terzo comma
dell’art. 4 dello Statuto) che non siano titolari di assegnazione in
godimento di alloggio da parte della Cooperativa e che abbiano
presentato domanda scritta di assegnazione in godimento di alloggio,
contestualmente costituendo, a pena di irricevibilità della domanda,
il deposito di prenotazione infruttifero di cui all’art. 9.
Le domande di cui al comma precedente possono essere presentate in
ogni momento.
Nella lista di prenotazione i soci iscritti sono ordinati in
graduatoria.
La graduatoria è formata in base alla data di presentazione della
domanda di cui al secondo comma del presente articolo, in modo da
assicurare la priorità a coloro che da più tempo siano iscritti nella
lista di prenotazione, compatibilmente con le disposizioni degli
ultimi due commi dell’art. 6.
La lista di prenotazione, ordinata con la graduatoria di cui ai commi
precedenti, è permanentemente affissa alla bacheca della sede sociale
nella sua versione recentemente aggiornata.
Art. 9 (deposito di prenotazione)
L’ammontare del deposito di prenotazione di cui al secondo comma
dell’art. 8 è stabilito con delibera del C.d.A. ed è affisso alla
bacheca della sede sociale.
Il C.d.A. può altresì variare l'ammontare del deposito, comunque non
prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla delibera di fissazione
o dall’ultima delibera di variazione.
In caso di delibera di aumento del deposito, il C.d.A. invita i soci
iscritti nella lista di prenotazione ad adeguare il loro deposito al
nuovo ammontare.
Il mancato adeguamento del deposito nel termine fissato dal C.d.A.
comporta l’automatica cancellazione del socio dalla lista di
prenotazione.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente la somma a suo tempo
depositata dal socio resta a sua disposizione infruttifera presso la
Cooperativa sino a quando egli non la ritiri.
In caso di delibera di riduzione del deposito, il C.d.A. ne dà notizia
ai soci iscritti nella lista di prenotazione che hanno facoltà di
ritirare quanto depositato in eccedenza rispetto al nuovo ammontare,
senza che ciò comporti cancellazione dalla lista di prenotazione.
L’eccedenza di cui al comma precedente resta comunque infruttifera.
In ogni caso i soci iscritti nella lista di prenotazione possono in
ogni momento ritirare in tutto o in parte il loro deposito, fermo
restando che la riduzione dello stesso al di sotto del limite vigente
ai sensi dei primi due commi del presente articolo comporta
l’automatica cancellazione del socio dalla lista di prenotazione,
analogamente a quanto previsto dal quarto e quinto comma del presente
articolo.
Art. 10 (rinuncia)
L’assegnazione in godimento di un alloggio da parte della Cooperativa
a un socio iscritto nella lista di prenotazione comporta l’automatica
cancellazione del socio da detta lista e la conversione del relativo
deposito di prenotazione a valere in conto delle obbligazioni assunte
dal socio verso la Cooperativa per effetto dell’assegnazione medesima.
Il socio iscritto nella lista di prenotazione che, essendo stato
invitato a stipulare un’assegnazione in godimento di alloggio, o un
contratto di prenotazione o preliminare di cui all’art. 5, in forza
del diritto di priorità spettantegli in base alle risultanze della
graduatoria, non vi abbia provveduto nel termine fissato dal C.d.A.,
decade dal diritto alla stipula a vantaggio del socio immediatamente
seguente in graduatoria, ma conserva la sua posizione in graduatoria
ai fini dell’eventuale successiva assegnazione in godimento di altro
alloggio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso
in cui socio titolare di diritto di priorità in graduatoria non possa
stipulare per mancanza dei requisiti di cui all’art. 3.
Il C.d.A. può stabilire modalità di convocazione collettiva e
contestuale degli iscritti alle graduatorie che consentano l’immediata
verifica ed operatività della decadenza di cui al comma precedente, ai
fini di una celere individuazione degli aventi diritto interessati
alla stipula.
Art. 11 (cambio alloggio)
I soci che siano titolari di assegnazione in godimento e siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 12 possono presentare domanda
scritta di cambio alloggio per fruire degli alloggi attribuibili ai
sensi dell’art. 6 lettera c).
Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri di cui al
5° e 6° comma dell’art. 8.
Art. 12 (requisiti per la richiesta di cambio)
Le domande di cambio alloggio dirette a ricevere l’assegnazione in
godimento di altro alloggio nello stesso Comune non possono essere
presentate se non siano trascorsi tre anni dalla stipula
dell’assegnazione in godimento dell’alloggio di cui si chiede il
cambio.
Tutte le spese e gli oneri diretti o indiretti che la Cooperativa
debba sostenere per l’esecuzione del cambio alloggio, sono a carico
del socio beneficiario.
Le domande di cambio alloggio non possono essere presentate da soci
che siano in mora nel versamento di somme dovute per canoni e/o spese
alla Cooperativa a fronte dell’alloggio attribuito loro in godimento.
La morosità sopravvenuta alla presentazione della domanda di cambio
alloggio determina l’automatica cancellazione della stessa dalla
relativa graduatoria. Il socio escluso per morosità dalla lista delle
richieste di cambio alloggio può rientrarvi nel momento in cui venga
completamente sanata la morosità, beninteso nella posizione successiva
a quella dell'ultimo socio in graduatoria in quel momento.
Art. 13 (trasloco)
La stipula di un’assegnazione in godimento a seguito della
presentazione di domanda di cambio alloggio comporta l’automatica
risoluzione dell’assegnazione in godimento dell’alloggio di cui si è
chiesto il cambio.
Il socio è obbligato a riconsegnare alla Cooperativa detto alloggio
nel termine all’uopo fissato dal C.d.A. per consentire l’effettuazione
del trasloco.
Al socio che lasci l'appartamento in condizioni tali che richiedano
interventi di pulizia e/o manutenzione di entità superiore ad una
semplice imbiancatura, o che ritardi la consegna oltre il termine
fissato dal CdA per il trasloco (massimo dieci giorni), verrà
addebitato l'importo delle spese necessarie al ripristino
dell'appartamento e/o al mancato affitto.
In caso di inottemperanza al disposto del comma precedente la nuova
assegnazione in godimento sarà risolta per inadempimento del socio, il
quale resterà comunque obbligato a riconsegnare l’alloggio oggetto
della precedente assegnazione in godimento risolta ai sensi del primo
comma del presente articolo.
Capo III – Disposizioni Relative alle Concessioni in Godimento
Art. 14 (disciplina del contratto)
La concessione in godimento dell’alloggio costituisce prestazione
mutualistico-cooperativa connessa con lo “status” di socio e
realizzazione di diritto del socio conseguente al negozio giuridico di
associazione alla Cooperativa e disciplinato dallo Statuto e dal
Regolamento della stessa.
La concessione in godimento è disciplinata dallo Statuto e dal
Regolamento della Cooperativa, nonché da un atto di concessione in
godimento.
Art. 15 (durata della concessone)
La concessione in godimento ha durata finché permane lo “status” di
socio in capo all’assegnatario e, per gli alloggi di proprietà di
terzi, finché ne permanga la disponibilità da parte della Cooperativa
in forza del titolo di cui al primo comma dell’art. 2.
Il socio può rinunciarvi riconsegnando l’alloggio con preavviso non
inferiore a tre mesi, da comunicarsi con raccomandata.
La Cooperativa può revocarla per i motivi di cui all’art. 23.
Art. 16 (deposito speciale)
Contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di concessione in
godimento il socio è tenuto a versare alla Cooperativa una somma a
titolo di deposito speciale infruttifero, a garanzia degli obblighi
assunti nonché quale risorsa finanziaria della Cooperativa con la
funzione di cui all’art. 17.
Il socio può procedere al versamento della somma stabilita per il
deposito speciale infruttifero sotto forma di aumento della propria
quota sociale.
Qualora la concessione in godimento sia preceduta dalla stipula di
contratto di prenotazione o preliminare di cui all’art. 5, il C.d.A.
può disporre che il deposito speciale sia costituito in tutto o in
parte contestualmente a detta stipula e anche ratealmente, e può
disporre che quanto versato in tal modo sia fruttifero al tasso
previsto per i depositi sociali vincolati, fino alla data della
sottoscrizione dell’atto di concessione in godimento. Il deposito di
cui al primo comma viene svincolato dopo la cessazione e la riconsegna
dell’alloggio.
Per tutta la durata della concessione l'assegnatario è inoltre tenuto
al pagamento del corrispettivo per la prestazione resa dalla
Cooperativa attraverso la concessione in godimento dell’alloggio.
Il pagamento deve avvenire in via mensile o trimestrale anticipata
entro la prima decade del mese o del primo mese del trimestre.
Unitamente al corrispettivo devono essere pagate le spese di gestione,
amministrazione e servizi comuni del fabbricato.
In ipotesi di contitolarità della concessione, i contitolari sono
tenuti in solido verso la Cooperativa.
Art. 17 (ammontare del corrispettivo)
L’ammontare del deposito speciale, nonché quello del corrispettivo
annuo del godimento dell’alloggio, sono fissati dal C.d.A. in
relazione alla data della concessione, ai costi sostenuti e da
sostenersi dalla Cooperativa per ottenere e mantenere la disponibilità
dell’alloggio, ai costi di costruzione o ristrutturazione, alle
diverse linee di credito finanziario utilizzate, alle spese di
manutenzione ordinaria, nonché a quanto previsto dal penultimo comma
dell’art. 4.
Art. 18 (adeguamento del corrispettivo)
Il C.d.A. può deliberare adeguamenti del corrispettivo annuo di
godimento dell’alloggio, che potranno rendersi applicabili già nel
corso dell’esercizio.
Le variazioni in aumento non potranno essere superiori all’aumento del
costo della vita intervenuto dall’ultimo adeguamento o, in caso di
primo adeguamento, dalla data d’inizio della concessione.
Ai fini del comma precedente l’aumento del costo della vita è
determinato in base agli indici ISTAT costo vita impiegati e operai.
Gli adeguamenti potranno superare il limite di cui ai comma precedenti
qualora si rendano necessarie opere straordinarie di rilevante entità
e, per le concessioni aventi a oggetto alloggi di proprietà di terzi,
quando si renda necessario far fronte ad aumenti, legittimamente
imposti dai terzi, degli eventuali corrispettivi a loro spettanti per
l’assegnazione alla Cooperativa della disponibilità degli alloggi.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente il C.d.A. potrà altresì
deliberare l’adeguamento del deposito speciale di cui all’art. 16.
Art. 19 (obblighi dell'assegnatario)
L’assegnatario è tenuto a rispettare le norme dello Statuto, del
Regolamento, dell’atto di concessione, nonché le delibere del C.d.A. e
le modifiche a Statuto e Regolamento eventualmente apportate
dall’Assemblea Generale dei soci.
Art. 20 (trasferimento dell'assegnatario)
Per effetto della concessione in godimento l’assegnatario ha la
detenzione dell’alloggio.
Egli è tenuto all’occupazione personale e continuativa dell’alloggio a
uso abitazione.
La concessione è personale e incedibile e non si trasmette ai
conviventi qualora l’assegnatario si trasferisca altrove.
Tuttavia i conviventi con l’assegnatario da almeno un anno antecedente
al suo trasferimento, avvenuta la revoca della concessione ai sensi
dell’art. 23 lett. c, hanno diritto alla concessione in godimento
dell’alloggio con priorità, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento.
Art. 21 (lavori nell'appartamento
L’assegnatario non può apportare all’alloggio a lui attribuito
innovazioni o modifiche, né all’interno né all’esterno, senza la
preventiva autorizzazione scritta dalla Cooperativa.
L’autorizzazione non può essere data se le innovazioni proposte recano
pregiudizio ad altri alloggi.
L’assegnatario può in ogni caso, liberamente e senza necessità di
autorizzazione, eseguire a proprie spese non rimborsabili, all’interno
dell’alloggio, migliorie (pitture, stucchi, zoccolature e
rivestimenti) a condizione che non siano mutate le strutture e la
disposizione dei vani.
Art. 22 (morte dell'assegnatario)
In caso di morte dell’assegnatario, il coniuge superstite gli subentra
nella titolarità della concessione.
In mancanza, gli subentra qualsiasi convivente con il “de cuius” da
almeno un anno, sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti
dallo Statuto e dal Regolamento e che la convivenza risulti da
certificazione già presentata alla cooperativa.
Art. 23 (revoca della concessione)
Il C.d.A. delibera la revoca della concessione in godimento nei
seguenti casi:
morosità anche parziale dell'assegnatario nel pagamento del
corrispettivo e/o delle spese e/o dell’adeguamento di cui agli artt.
16, 17 e 18, protrattasi oltre 15 giorni successivi al ricevimento di
formale sollecito scritto;
perdita dello “status” di socio da parte dell’assegnatario o, per le
concessioni aventi a oggetto alloggi di proprietà di terzi, perdita
della legittima disponibilità dell’alloggio da parte della
Cooperativa;
mancata continuativa personale occupazione dell’alloggio da parte
dell’assegnatario, non giustificata da motivi di lavoro o salute
previamente comunicati;
mutamento da parte dell’assegnatario della destinazione abitativa
dell’alloggio;
violazione dell’art. 21;
venir meno dei requisiti di cui all’art. 3.
Per effetto della revoca l’assegnatario è tenuto all’immediata
riconsegna alla Cooperativa dell’alloggio, libero da cose e persone.
Capo IV – Disposizioni Transitorie e Finali
Art. 24 (validità del regolamento)
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua
approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
Restano ferme le assegnazioni di alloggi effettuate prima dell’entrata
in vigore del presente Regolamento.
Art. 25 (norme prevalenti)
Qualora disposizioni di legge o convenzioni con lo Stato, le Regioni,
le Provincie o i Comuni prevedano per l’assegnazione in godimento di
alloggi che siano nella disponibilità della Cooperativa criteri di
priorità e/o vincoli diversi da quelli indicati nel presente
Regolamento, ad essi la Cooperativa si uniformerà in deroga al
Regolamento stesso.
Analogamente la Cooperativa si comporterà in caso di deroghe al
presente Regolamento imposte, per gli alloggi di proprietà di terzi,
dal titolo in forza del quale la Cooperativa ne abbia ottenuto la
disponibilità.
Art. 26 (applicazione del regolamento)
Pur nel rispetto delle norme del presente Regolamento, il C.d.A. potrà
operare con l’elasticità anche interpretativa che sarà necessaria per
tradurre disposizioni statutarie e regolamentari in una realtà
composita e complessa quale quella che la Cooperativa si trova ad
affrontare.
(Approvato dall’assemblea dell’11 maggio 2006) |