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Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali
1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il
conseguimento dell’oggetto sociale con obbligo di rimborso per la
Cooperativa sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal
presente Regolamento.
2. La raccolta dei prestiti sociali non costituisce raccolta del
risparmio tra il pubblico ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera
“a” del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni
impartite dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da
parte dei soggetti diversi dalle banche.
3. Non sono prestiti sociali, e pertanto non costituiscono oggetto del
presente regolamento, i depositi vincolati versati dai soci in
relazione all’assegnazione di alloggi o alla prestazione di
particolari servizi, la cui restituzione possa avvenire soltanto alla
conclusione del rapporto contrattuale instaurato con la Cooperativa.
Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o
all’attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il
rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.
Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la
Cooperativa
1. I depositi di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere
effettuati dai soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno
tre mesi, mediante sottoscrizione di apposito contratto, siano essi
persone fisiche o giuridiche.
2. Nella raccolta di prestiti sociali la Cooperativa non può superare
i limiti patrimoniali previsti dalle norme vigenti in materia,
raggiunti i quali non sono accettati ulteriori versamenti.
3. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi
ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuate,
restando esclusa ogni informazione a terzi, fatta eccezione per le
Autorità competenti e per gli eredi in caso di successione.
4. Nel trattamento dei dati acquisiti a seguito della conclusione del
contratto di prestito, la Cooperativa garantisce il pieno rispetto
delle disposizioni previste dalla normativa vigente, fornendo al socio
la prescritta informativa ed ogni altro chiarimento eventualmente
necessario.
Art. 3 - Importo massimo dei prestiti sociali
1. Il risparmio raccolto presso ciascun socio non può superare gli
importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dalle norme vigenti in
materia. Tali importi e limiti saranno indicati nel foglio informativo
analitico affisso nella sede della Cooperativa.
2. I prestiti complessivamente effettuati da ciascun socio, anche se
suddivisi in più conti, che abbiano raggiunto l’importo massimo in
vigore ai sensi del comma precedente, non possono essere ulteriormente
aumentati. Qualora l’accreditamento degli interessi maturati nel corso
dell’anno produca il superamento di tale importo massimo, gli
interessi eccedenti detto importo sono rimborsati al socio.
3. L’ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie che li
assistono, nonché l’entità del rapporto tra prestiti e patrimonio
sociale, devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio
della Cooperativa.
Art. 4 - Apertura dei conti di prestito sociale
1. In presenza delle condizioni di cui all’articolo 2 ed entro
l’importo massimo in vigore ai sensi dell’articolo 3, ciascun socio
può richiedere l’apertura di uno o più conti di prestito sociale.
2. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi
di tempo predeterminati.
3. I conti di prestito sociale sono nominativi ed intestati al socio o
ai soci che ne hanno richiesto l’apertura.
4. I conti di prestito sociale possono essere cointestati a non più di
tre persone, purché tutte socie della cooperativa. Salvo diverse
disposizioni scritte impartite alla Cooperativa da parte di tutti i
soci cointestatari, le operazioni sui conti cointestati possono essere
effettuate disgiuntamente da ciascun intestatario. Ciascuno di essi è
considerato creditore dell’intero saldo attivo del conto.
5. Nel caso di conti intestati ad un singolo socio, l’intestatario può
conferire delega a tempo indeterminato per effettuare operazioni di
prelevamento ad una persona anche non socia. In caso di conti
cointestati, la delega di cui sopra deve essere sottoscritta da tutti
i cointestatari, anche in caso di conto cointestato a firme disgiunte.
La persona delegata deve fornire copia di un documento di
riconoscimento non scaduto e depositare la propria firma. La delega
può essere revocata con comunicazione scritta del socio o dei soci
intestatari inviata a mezzo raccomandata A.R. o consegnata alla
Cooperativa. L’efficacia della delega cessa automaticamente con la
morte del socio intestatario o anche di uno solo dei soci
cointestatari, con effetto dalla data in cui il decesso diviene noto
alla Cooperativa.
6. Il deposito minimo iniziale per l’apertura di ciascun conto di
prestito sociale è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio
di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà a darne
comunicazione ai soci nel foglio analitico affisso presso la propria
sede.
7. Per l’apertura del conto di prestito sociale il socio deve
sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la
propria firma. Per i conti cointestati, tutti gli intestatari del
conto devono sottoscrivere il contratto e depositare la propria firma.
A ciascun socio intestatario viene consegnata copia del contratto
sottoscritto e copia del foglio informativo analitico relativo alle
condizioni in vigore.
8. Il socio intestatario è tenuto a informare la Cooperativa di ogni
variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale
informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si
intenderanno per ricevute se dirette all’ultimo domicilio reso noto.
Art. 5 - Operazioni sui conti di prestito sociale
1. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna
periodicamente - sia per i prestiti ordinari sia per quelli vincolati
- il limite minimo e massimo dei depositi, il tasso d’interesse, la
durata del vincolo, i termini del preavviso, il limite di importo per
i prelevamenti dai conti di prestito sociale, la valuta di
accreditamento e di prelievo, nonché ogni ulteriore caratteristica
ritenuta opportuna. Le caratteristiche dei conti di prestito sociale
vengono comunicate ai soci mediante il foglio informativo analitico
affisso presso la sede della cooperativa.
2. Le modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche dei
prestiti sociali sono comunicate ai soci intestatari di conti sia con
lettera al loro domicilio che mediante affissione del nuovo
Regolamento e del foglio informativo analitico aggiornato presso la
sede della Cooperativa. In entrambi i casi i documenti devono
riportare la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle
modifiche apportate. Le variazioni del tasso di interesse o di altre
condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio prestatore
devono essere comunicate per iscritto al Socio entro 30 giorni dalla
loro entrata in vigore. Entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal contratto di
prestito con effetto dalla data di efficacia delle nuove condizioni
senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le
condizioni precedentemente praticate.
3. Per tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di prestito
sociale la Cooperativa rilascia al socio una ricevuta riportante i
seguenti dati: numero del conto, interesse lordo riconosciuto, data e
valuta del movimento, saldo iniziale, somma versata o prelevata, saldo
finale. Copia della ricevuta è archiviata in Cooperativa. Entro il 15
gennaio di ciascun anno, la Cooperativa comunica mediante lettera
semplice a ciascun socio intestatario di conti individuali di prestito
sociale il saldo del conto al 31 dicembre precedente nonchè l’elenco
delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell’anno precedente,
ivi compresa l’indicazione dell’ammontare degli interessi maturati e
delle ritenute effettuate sugli interessi. Nel caso di conti
cointestati, la comunicazione di cui sopra verrà inviata al socio
indicato da tutti i cointestatari.
4. Chiunque, purchè munito di documento d’identità, può effettuare
depositi sui conti di prestito sociale sia presso la sede della
Cooperativa in contanti o mediante assegni circolari, bancari,
postali, sia tramite bonifici bancari intestati alla cooperativa, con
indicazione della destinazione al tipo di prestito prescelto.
5. I prelevamenti devono essere richiesti personalmente dal socio
intestatario del conto o da uno degli eventuali cointestatari, se
prevista la firma disgiunta, o da persona delegata. Nel caso di conti
cointestati a firme congiunte, le richieste di prelevamento devono
essere sottoscritte da tutti i cointestatari.
6. I prestiti sociali vincolati possono essere prelevati dal giorno
successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la
Cooperativa. Il conto vincolato è rinnovabile alla scadenza per il
periodo stabilito dal Consiglio. Qualora il socio intestatario non
comunichi per iscritto alla Cooperativa la propria intenzione di
estinguere il prestito o di rinnovare il vincolo entro dieci giorni
dalla scadenza, il prestito vincolato verrà automaticamente convertito
in prestito ordinario con effetto dal primo giorno successivo alla
scadenza.
7. I soci intestatari di conti vincolati possono, in caso di
necessità, presentare al Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa una richiesta di restituzione anticipata, parziale o
totale, della somma vincolata. In caso di accoglimento della
richiesta, il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia differire il
rimborso per un tempo non eccedente sessanta giorni dalla richiesta,
in relazione alle esigenze finanziarie della Cooperativa. Le decisioni
del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate e comunicate
al socio intestatario entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta. Sulla somma rimborsata anticipatamente si applica, con
decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in
vigore a tale data per i conti con vincolo di durata immediatamente
inferiore al tempo trascorso.
8. Il socio intestatario del conto che sia anche assegnatario di
alloggi sociali, o che comunque usufruisca di attività o servizi
prestati dalla Cooperativa, può autorizzare la medesima a prelevare
dal conto gli importi di cui sia debitore nei confronti della
Cooperativa per i corrispettivi dovuti.
9. Il socio intestatario o cointestatario di un conto di prestito
sociale ha diritto di richiedere informazioni su singole operazioni o
su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le
informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60
giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 6 - Interessi sulle somme depositate
1. I depositi verranno remunerati ai saggi di interesse annuo
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che potranno essere
differenziati in relazione alla durata del vincolo, all'entità del
deposito e al rapporto tra l'entità del deposito e quella del capitale
sociale sottoscritto dal depositante.
2. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta
riconosciuta a ciascun deposito, l’interesse calcolato al tasso in
vigore al momento dell’apertura del conto o, con la relativa
decorrenza, al diverso tasso successivamente deliberato dal Consiglio
di Amministrazione. I tassi in vigore sono indicati nel foglio
informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa, e in ogni
caso non potranno superare il rendimento massimo consentito dalla
legge.
3. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono
essere prelevati dal socio intestatario dal 15 gennaio al 20 febbraio
dell’anno successivo. Trascorso tale termine, assumono lo stesso
vincolo del capitale.
4. Qualora a seguito di prelievi effettuati dal socio (o dai soci
intestatari) le disponibilità residue accreditate su un conto di
prestito sociale vincolato risultino inferiori all’importo minimo
stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di
Amministrazione, gli stessi conti vengono remunerati al tasso di
interesse in vigore per i prestiti con vincolo di durata
immediatamente inferiore per il periodo di tempo durante il quale tale
valore minimo non sia superato. Nel caso in cui tale eventualità si
verificasse, la Cooperativa provvederà ad informarne il socio (o i
soci intestatari).
5. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa determina i
giorni di valuta da attribuire alle varie tipologie di operazioni e di
conti. Essi sono indicati nel foglio informativo analitico affisso
nella sede della Cooperativa. Gli interessi sono calcolati con
riferimento all’anno civile e sono accreditati sul conto con la valuta
del 1° gennaio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono,
ovvero con la valuta del primo giorno successivo alla chiusura del
conto per i depositi estinti.
6. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l’apertura di
prestiti vincolati ai quali venga riconosciuta una remunerazione a
tasso fisso o variabile. La remunerazione dei prestiti vincolati a
tasso fisso non potrà essere variata per tutta la durata del vincolo.
Per i prestiti vincolati a tasso variabile, il Consiglio procederà
entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno di ogni anno a fissare la
remunerazione da corrispondere per il semestre successivo.
7. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di
prestito sociale in relazione alla sua natura sono riprodotti nel
contratto sottoscritto dall’intestatario o dagli eventuali
cointestatari.
Art. 7 - Fogli informativi analitici
1. I tassi di interesse e tutte le altre condizioni applicate dalla
Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente indicati nel
foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della
Cooperativa e consegnato al socio all’atto dell’apertura del conto.
2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della
Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di
affissione; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma
dell’articolo 1336 del codice civile.
Art. 8 - Estinzione del conto di prestito sociale
1. I Soci intestatari possono richiedere in qualunque momento
l’estinzione del conto di prestito sociale ordinario ad essi
intestato. In caso di conti cointestati, la richiesta di estinzione
deve essere sottoscritta da tutti i soci cointestatari.
2. I conti di prestito sociale vincolati vengono estinti alla scadenza
a seguito della comunicazione effettuata dal socio ai sensi
dell’articolo 5, comma 6 ovvero a seguito di accettazione da parte del
Consiglio di Amministrazione della richiesta di restituzione
anticipata totale delle somme vincolate in base a quanto previsto
dall’art. 5 comma 7. In mancanza di diversa disposizione da parte dei
soci intestatari, la Cooperativa provvederà ad accreditare le somme
svincolate su un conto di prestito sociale ordinario a nome degli
stessi soci intestatari.
Art. 9 - Recesso, esclusione o decesso del socio intestatario di
conti di prestito sociale
1. In caso di recesso dalla Cooperativa del socio che sia intestatario
di conti di prestito sociale, le somme sugli stessi depositate cessano
di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del
recesso e vengono portate a credito del socio con gli interessi
spettanti fino a tale data. Sul credito del socio non maturano
ulteriori interessi.
2. La Cooperativa può rivalersi sui crediti del socio di cui al comma
precedente, in caso di sussistenza di debiti dello stesso socio nei
confronti della Cooperativa.
3. Se il conto di prestito sociale è cointestato a più soci ed il
recesso o l’esclusione riguarda solo uno di essi, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano alla frazione dei prestiti di
appartenenza del socio escluso o recesso che, a questi soli fini, si
presume pro quota in parti eguali.
4. In caso di decesso del socio intestatario o cointestatario di conti
di prestito sociale, si applica la normativa vigente in materia di
successione. Ai famigliari conviventi ed agli eventuali cointestatari
incombe l’obbligo di dare immediata comunicazione del decesso alla
Cooperativa.
Art. 10 - Iscrizione Registri
La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito.
La Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese col N.
10245980155 e all’Albo Nazionale delle Società Cooperative a mutualità
prevalente col N. A104205.
Art. 11 - Informative delle condizioni contrattuali
Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti
dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in
particolare sulla remunerazione del prestito, sulle spese e su quant’altro
previsto dalla normativa vigente, sono messi a disposizione dei Soci
nella sede della Cooperativa.
Art. 12 - Disposizioni applicative
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,
si applica la normativa vigente in materia.
Art. 13 - Approvazione Regolamento
Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci del 22 maggio 2007, entra in vigore a partire dalla data
dell’assemblea e sostituisce il precedente Regolamento approvato in
data 13 ottobre 2002.
Art. 14 - Controversie
Ogni controversia fra la Cooperativa ed i soci riguardanti i prestiti
disciplinati dal presente Regolamento sarà decisa in base agli
articoli 36 e 37 dello Statuto sociale. |