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Art. 1 (regolamento)
Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto di
assegnazione in godimento di un alloggio DAR. Sottoscrivendo il
contratto di assegnazione in godimento il socio si impegna a
rispettare anche tutte le clausole di questo regolamento.
Art. 2 (durata dell'assegnazione)
Il contratto di assegnazione è a tempo indeterminato per gli alloggi
di proprietà della cooperativa.
Negli altri casi la durata del contratto non può superare la data di
scadenza del contratto tra DAR e l'Ente pro-prietario. Alla scadenza
di questo, la cooperativa cercherà di ottenere una proroga; se questa
non sarà possibi-le, DAR si impegna ad offrire al socio il primo
alloggio della cooperativa disponibile che abbia caratteristiche
a-naloghe a quello che deve essere rilasciato.
Art. 3 (risoluzione anticipata)
Il socio che intende lasciare un alloggio della cooperativa deve
comunicarlo con lettera raccomandata almeno tre mesi prima, e sarà
comunque tenuto a pagare tre mesi di canone in caso di un preavviso
inferiore.
Il CdA della cooperativa può revocare l'assegnazione in godimento
esclusivamente per violazioni contrattuali del socio di cui al
successivo art. 16.
Per effetto della revoca il Socio è tenuto all'immediata riconsegna
alla Cooperativa dell'alloggio, libero da cose e persone.
Art. 4 (registrazione del contratto)
Il canone di godimento è soggetto ad IVA nella misura di legge, e
pertanto il contratto non richiede registrazio-ne. La registrazione è
necessaria in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 131/1986, e in
tal caso l’imposta di re-gistro in misura fissa sarà a carico del
socio.
Art. 5 (consegna dell'alloggio)
L'alloggio è consegnato al Socio in normali condizioni di fruibilità e
manutenzione.
All'atto dell'ingresso nell'appartamento dovrà essere redatto un
verbale di consegna, comprensivo di una som-maria descrizione dello
stato dei luoghi, inclusa la cantina, e dei consumi registrati da
eventuali contatori (luce, gas, riscaldamento, ecc.). Il verbale dovrà
essere sottoscritto dal socio e dal funzionario incaricato da DAR.
Eventuali difetti nel funzionamento degli impianti, dei serramenti o
di qualunque altra parte dell’immobile devono essere segnalati alla
cooperativa entro 30 giorni dalla data di consegna chiavi. Trascorso
tale termine, tutte le riparazioni saranno a carico del socio.
Un analogo verbale di riconoscimento delle condizioni dell'alloggio
dovrà essere redatto e firmato all'atto della riconsegna
dell'alloggio. In caso di subentro di altro socio i due verbali (di
riconsegna da parte del socio uscente e di consegna al socio entrante)
potranno essere sostituiti da un unico verbale sottoscritto da
entrambi i soci.
Art. 6 (obbligo di residenza)
Il diritto al godimento dell'alloggio è riservato al socio ed ai
propri conviventi, quali risultano dallo stato di fami-glia. Eventuali
variazioni nella composizione del nucleo familiare devono essere
comunicate per iscritto alla co-operativa.
Il socio s'impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio
assegnato entro sei mesi dall'assegnazione, e a fornire alla
cooperativa il relativo certificato di residenza.
Il socio assegnatario è tenuto all'occupazione continuativa
dell'alloggio assegnatogli in godimento. Ogni assen-za del socio
dall'alloggio deve essere preventivamente comunicata alla cooperativa.
Un'assenza che si prolun-ghi oltre sei mesi può essere causa di revoca
dell'assegnazione.
Ogni altra destinazione d'uso ed ogni trasferimento del godimento
dell'alloggio a terzi, anche parziale, è causa di immediata revoca
dell'assegnazione in godimento.
Art. 7 (domicilio)
A tutti gli effetti del contratto di assegnazione in godimento,
compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini del-la competenza
giuridica, il conduttore dichiara di essere domiciliato nei locali a
lui assegnati dalla cooperativa
.
Art. 8 (trasferimento del socio)
Qualora il concessionario si trasferisca altrove, si farà applicazione
della disposizione dell’art. 20 del regolamen-to assegnazioni, che
prevede che i conviventi con il concessionario da almeno un anno che
siano rimasti nell’alloggio, purché in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano diritto all'assegnazione in godimento con priorità.
La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia che il socio è
tenuto a fornire alla cooperativa ad ogni varia-zione della
composizione del nucleo familiare.
In caso di morte del socio il termine di un anno può essere ridotto.
La norma non si applica in caso di trasferimento del socio verso altro
alloggio della cooperativa.
Art. 9 (cambio alloggio)
Il socio può chiedere di cambiare alloggio dopo almeno tre anni dalla
stipula del contratto di assegnazione in godimento. In tal caso il
socio viene iscritto in una lista di richiedenti il cambio in ordine
cronologico dalla data della domanda e si procede come previsto dagli
artt. 11, 12 e 13 del regolamento assegnazioni
Art. 10 (corrispettivo)
Per tutta la durata dell'assegnazione il socio è tenuto al pagamento
del corrispettivo per la prestazione resa dal-la Cooperativa
attraverso l'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale. Tale
corrispettivo è adeguato an-nualmente in misura non superiore al 75%
della variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'I-STAT.
Il corrispettivo può inoltre essere ulteriormente adeguato da una
delibera del CdA qualora ricorrano i mo-tivi indicati dall’art. 18 del
Regolamento Assegnazioni (opere straordinarie o richieste dell'ente
proprietario).
Contestualmente al pagamento del corrispettivo il socio è tenuto al
rimborso delle spese di gestione, ammini-strazione e servizi comuni
del fabbricato, determinate annualmente dal CdA in base ai costi
sostenuti a tale tito-lo dalla cooperativa per l'insieme degli alloggi
del comparto. In caso di alloggi di proprietà della cooperativa la
ripartizione delle spese condominiali tra cooperativa e soci
assegnatari avviene in base alle norme di legge.
Sugli importi di cui sopra è dovuta l’IVA nella misura di legge.
Il pagamento deve avvenire in via mensile anticipata entro la prima
decade del mese. Sulle somme non pagate entro la prima decade del mese
verrà applicato l'interesse di mora, nella misura fissata per la
remunerazione dei prestiti sociali.
Art. 11 (manutenzione)
L'appartamento viene consegnato al socio in perfette condizioni di
manutenzione, salvo che non sia diversa-mente previsto nel contratto
di assegnazione in godimento.
Eventuali difetti degli impianti, dei serramenti o di qualunque altra
parte dell'immobile devono essere segnalati alla cooperativa entro 30
giorni dall'ingresso del socio nell'appartamento. Trascorso tale
termine, tutte le ripara-zioni saranno a carico del socio. Il socio ha
l'obbligo di mantenere l'alloggio in buone condizioni e, in caso di
ri-lascio dell'appartamento, di riconsegnarlo nelle stesse condizioni
in cui l'ha ricevuto.
Qualora all’atto della riconsegna alla cooperativa da parte del socio
l’alloggio presenti danni o deterioramenti eccedenti le conseguenze
del normale uso in relazione alla sua destinazione, la cooperativa si
rivarrà su even-tuali somme dovute al socio (nell'ordine: eventuale
cauzione, deposito sociale, quota sociale) sino a concorren-za del
costo dei ripristini necessari, fermo restando l’obbligo del socio di
corrispondere le eventuali maggiori somme occorrenti.
Impianto di riscaldamento: la manutenzione dell'impianto di
riscaldamento è a carico della proprietà. Qualora si tratti di
alloggio di proprietà di terzi, per eventuali guasti il socio dovrà
informare l'Ente proprietario, o direttamen-te o tramite la
cooperativa.
Caldaiette: per gli alloggi forniti di caldaiette, la manutenzione
ordinaria delle stesse è a carico della cooperati-va, o comunque della
proprietà, mentre la riparazione di eventuali guasti è a carico del
socio.
Art. 12 (lavori)
Il socio che intenda effettuare lavori all'interno dell'alloggio deve
chiedere l'autorizzazione alla cooperativa. Per gli alloggi non di
proprietà, DAR richiederà la necessaria autorizzazione all'Ente
proprietario. In particolare l'au-torizzazione va richiesta per
l'installazione di antenne paraboliche. In ogni caso è vietata dalle
norme in vigore l'installazione di scaldabagni a gas nei bagni, in
locali senza ventilazione diretta o troppo piccoli. Negli altri locali
l'installazione è permessa purché lo scaldabagno possa essere
collegato ad una canna di esalazione dei fumi al servizio esclusivo
dell'appartamento.
Art. 13 (norme di comportamento)
Allo scopo di garantire la migliore convivenza tra tutti gli abitanti
dello stabile, i soci assegnatari devono unifor-marsi alle norme di
comportamento valide per tutti gli inquilini, e in particolare devono:
- mantenere un contegno sempre rispettoso dei diritti di tutti;
- sorvegliare i propri bambini perché non abbiano a recare guasti o
disturbi;
- risarcire qualunque danno arrecato sia al proprio appartamento che
ad altri appartamenti o alle parti comuni dello stabile per colpa o
negligenza propria o di propri familiari o coabitanti o di persone
comunque da essi invitate o immesse nello stabile;
- mantenere puliti e sgomberi i balconi degli appartamenti. I vasi da
fiori comunque collocati dovranno sempre essere opportunamente
assicurati onde evitare eventuali cadute. L'innaffiamento deve essere
fatto in ore tali da non riuscire di incomodo ai coinquilini o
passanti o di danno all'edificio;
- ricoverare biciclette e carrozzine negli appositi spazi, ove
esistenti; nei cortili, le biciclette dovranno essere accompagnate a
mano;
- richiudere il portone o il cancello dopo ogni passaggio negli orari
di chiusura della portineria.
Art. 14 (divieti)
E' assolutamente vietato a tutti gli inquilini:
- Scuotere e battere tappeti, coperte, materassi, cuscini ed altro
dalle finestre verso strada o sui ripiani delle scale. Tale operazione
è permessa solo dalle finestre e balconi verso cortile e solo tra le 8
e le 9.
- Depositare nei cortili e nei luoghi di passaggio, anche per breve
tempo, biciclette, bagagli, materiali ingom-branti, eccetera.
Biciclette e carrozzine potranno essere tenute in appositi spazi, se
esistenti.
- Entrare nei cortili con automobili o motociclette. Le biciclette
dovranno essere accompagnate a mano.
- Tenere animali negli appartamenti o sui balconi, ad eccezione di
piccoli animali domestici che non rappresen-tino un disturbo o un
pericolo per gli altri inquilini e di taglia proporzionata alla
dimensione dell’alloggio.
- Gettare nelle latrine, nei lavabi e negli immondezzai materiali che
possono ingombrare le tubazioni di scarico.
- Tenere depositi di materie infiammabili o materie comunque
pericolose.
- Gettare immondizie o altri rifiuti nei cortili, nella strada o nelle
altre adiacenze.
- Tenere materiale di peso eccessivo negli alloggi, sui balconi o nei
solai.
- Recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualunque natura
(camminare pesantemente, tenere radio o TV ad alto volume, trascinare
oggetti pesanti, cantare, ricevere un numero eccessivo di visitatori,
eccetera). Rumori e suoni che possono disturbare i vicini devono
essere evitati sempre, e in particolare dopo le ore 22 e prima delle
ore 7.
- Stendere o depositare sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e
negli spazi comuni biancheria, indumenti, cenci, utensili, attrezzi ed
altri oggetti.
Art. 15 (diritto di visita)
Il socio dovrà consentire l’ingresso nell’alloggio, previo preavviso,
a funzionari o a operai della cooperativa sia per eventuali necessità
di manutenzione sia per una verifica delle condizioni dell’alloggio.
In caso di assenza prolungata il socio dovrà lasciare le chiavi
dell’alloggio in portineria o a persona di sua fidu-cia.
Art. 16 (revoca dell'assegnazione)
Il CdA della cooperativa può revocare l'assegnazione in godimento nei
seguenti casi:
a) morosità anche parziale del Socio nel pagamento del corrispettivo
e/o delle spese e/o dell'adeguamento di cui agli artt. 16, 17 e 18 del
regolamento assegnazioni (deposito speciale, corrispettivo, rimborso
spese) e agli artt. 9, 10 e 11 del contratto di assegnazione in
godimento, protrattasi oltre 15 giorni successivi al rice-vimento di
formale sollecito scritto;
b) Perdita dello "status" di socio da parte del concessionario;
c) Assenza del socio dall'alloggio prolungatasi oltre sei mesi.
d) Mutamento da parte del Socio della destinazione abitativa
dell'alloggio;
e) Violazione dell'art. 21 del regolamento assegnazioni (divieto di
modifiche all'appartamento) e/o degli artt. 10, 11, 12 e 13 del
presente regolamento;
f) Venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 del regolamento
assegnazioni (limiti di reddito, non proprietà di altro alloggio).
g) Cessione dell'alloggio a terzi.
(Approvato dall’assemblea dell’11 maggio 2006) |